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Strumenti di tutela contro gli atti della Pubblica Amministrazione

 (Aggiornamento del 6/11/2020- Pubblicazione a cura di PM)

Riesame amministrativo degli atti delle Soprintendenze alla Commissione Regionale presso il Segretariato regionale della Toscana – Art.40 co.1 DPCM. N.169/2019 (Regolamento di Organizzazione del Ministero).

 Si riporta lo stralcio dell’art.40 co.1:

 Il Segretario regionale:

 convoca e presiede la Commissione regionale per il patrimonio

 culturale di cui all’articolo 47; ai sensi dell’articolo 12, comma

 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con

 modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, convoca la stessa,

 d’ufficio o su richiesta del Segretario generale o del Direttore

 generale centrale competente o su segnalazione delle altre

 amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte, per il riesame

di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati

rilasciati dagli organi periferici del Ministero;

omissis

(Aggiornamento del 16/10/2019 – Pubblicazione a cura di Bertini Leonardo)

1 – Verifica di interesse culturale (art.12 Codice dei Beni Culturali).

Avverso il provvedimento conclusivo della verifica dell’interesse culturale è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.

E’ inoltre ammesso, per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana per l’annullamento dell’atto ai sensi dell’art.29 dell’Allegato 1 D. Lgs. n.104 del 2 luglio 2010 entro 60 gg dalla notifica/comunicazione o dalla piena conoscenza. E’ altresì consentita la proposizione di azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria ai sensi dell’art.30 dell’Allegato 1 D.Lgs.n.104/2010.

In alternativa, lo stesso interessato può presentare, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art.8 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro 120 gg dalla data di notificazione dell’atto o dalla sua comunicazione.

2 – Dichiarazione di interesse culturale (art.13 Codice dei Beni Culturali)

Avverso la dichiarazione di interesse culturale è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.

E’ inoltre ammesso per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana per l’annullamento dell’atto ai sensi dell’art.29 dell’Allegato 1 D. Lgs n.104 del 2 luglio 2010 entro 60 gg dalla notifica/comunicazione o dalla piena conoscenza dell’atto. E’ altresì consentita la proposizione di azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria ai sensi dell’art.30 dell’Allegato1 D.Lgs.n.104/2010.

In alternativa al ricorso giurisdizionale, lo stesso interessato può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art.8 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 gg. dalla data di notificazione dell’atto, dalla sua comunicazione o piena conoscenza per motivi di legittimità.

3 – Alienazioni di beni culturali (art.55 e seguenti Codice dei Beni Culturali).

Avverso l’atto amministrativo che provvede sulla richiesta di alienazione è ammesso, per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana per l’annullamento dell’atto ai sensi dell’art.29 dell’Allegato 1 D. Lgs n.104 del 2 luglio 2010 entro 60 gg. dalla notifica o comunicazione dello stesso. E’ altresì consentita la proposizione di azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria ai sensi dell’art.30 dell’Allegato 1 D.Lgs.n.104/2010.In alternativa al ricorso giurisdizionale, lo stesso interessato può presentare, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art.8 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 gg. dalla data di notificazione dell’atto, dalla sua comunicazione o piena conoscenza.

4 – Silenzio dell’Amministrazione (art.31 dell’Allegato 1 D. Lgs n.104 del 2 luglio 2010 “Codice del Processo Amministrativo”).

Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo di competenza dell’Amministrazione, chi vi ha interesse può chiedere al TAR Toscana l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione stessa di provvedere.

L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

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