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Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza)
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio,
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del
periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni
adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere
conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di
motivate istanze degli interessati.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15
giugno 2020.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche
disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8
marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni
per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi
titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni
assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle
imprese comunque denominati.
OMISSIS
Art. 127 (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. OMISSIS
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Leggi l’intero decreto – legge
(Aggiornamento del 19/03/2020 – Pubblicazione a cura di Bertini Leonardo)
Per la proroga dei termini dei procedimenti amministrativi di cui al successivo D.L.23/2020, convertito in L.n.40/2020, clicca qui